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Imposta speciale deposito in discarica rifiuti solidi

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, finalizzato a favorire la minore produzione di rifiuti e a recuperare da questi materia prima ed energia, è stato istituito con la legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1° gennaio 1996.
Il Tributo
L'art. 3 della L. n. 549, così come modificato dal L. n. 221 del 2015, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, normativa vigente all'epoca in materia di rifiuti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006.

Il tributo è dovuto alle Regioni. Secondo la legge una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

La restante quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della Regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.

L'impiego delle risorse è disposto dalla Regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.

La L.R. 24.12.1998, n. 37, come integrata dalla L.R. 22.4.2002, n. 7 ha recepito le norme contenute nei commi dal 24 al 41 dell'art. 3 della L. 549/1995 ed ha demandato all'Assessore competente in materia di ambiente l'adozione degli atti di indirizzo. La disciplina del tributo è stata successivamente rivisitata con la legge 13 aprile 2017, n. 5.

Gli atti di indirizzo sono stati approvati con la deliberazione di Giunta regionale n. 22/29 del 21.7.2003, aggiornata con la deliberazione n. 34/12 del 7.7.2015.

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 44/22 del 25.7.2016, ha approvato la rimodulazione del tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 3 della legge n. 549 del 28.12.1995 stabilendo importi unitari maggiori, per alcune tipologie di rifiuti, rispetto a quanto precedentemente deliberato.

In seguito ad alcune proroghe determinate da leggi nazionali, i nuovi importi si applicano a partire dal 1.1.2020.

Le deliberazioni citate sopra sono consultabili nella pagina dedicata alla gestione dei rifiuti nel sito tematico SardegnaAmbiente.
Presupposto dell'imposta
Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.
Chi deve pagare
Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo o di incenerimento senza recupero di energia, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

Ferma restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti, gli obblighi di rimozione, avvio al recupero o allo smaltimento (art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006) nonché di eventuale bonifica ai sensi del titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, il tributo è dovuto, per il disposto dell'art. 3, comma 32, della Legge 549/1995, anche da coloro che esercitano attività di discarica abusiva e chiunque abbandoni e scarichi rifiuti o ne effettui il deposito incontrollato.
Come calcolare l'imposta
La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione dell'articolo 190 del decreto legislativo 152/2006.

L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente.

Il tributo è determinato moltiplicando l'importo unitario di ogni categoria di rifiuti contemplata nella delibera regionale n. 44/22 del 25.7.2016 per il corrispondente quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica.

Entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, la Giunta regionale stabilisce l'ammontare dell'imposta relativa alle diverse tipologie di rifiuto conferite in discarica o smaltite in impianti di 3/12 incenerimento senza recupero di energia. In caso di mancata determinazione dell'ammontare dell'imposta per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente.
Quando e come pagare
Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.

Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica.

I termini trimestrali di pagamento del tributo speciale a carico dei gestori sono:

  • Entro Il 30 Aprile per Gennaio-Febbraio-Marzo,

  • Entro Il 31 Luglio per Aprile-Maggio-Giugno,

  • Entro Il 31 Ottobre per Luglio-Agosto-Settembre,

  • Entro Il 31 Gennaio per Ottobre-Novembre-Dicembre dell'anno precedente di ogni anno.


Il tributo viene assolto mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria Regionale sul seguente capitolo: EC116.013 con indicazione:

  • del trimestre/i a cui si riferisce il pagamento/i, anche se tardivo, e il relativo anno;

  • i dati completi del soggetto passivo (ragione sociale);

  • la voce: "Tributo deposito in discarica".


Il gestore deve provvedere alla trasmissione della copia dei bonifici, entro le suddette scadenze, alla Regione – Assessorato Difesa dell'Ambiente e alla Provincia competente per territorio.
Come presentare la dichiarazione
I gestori delle discariche devono presentare alla Regione, agli assessorati della Difesa dell'Ambiente e della Programmazione, nonché all'Amministrazione provinciale competente per territorio, una dichiarazione relativa all'anno precedente, secondo il modello predisposto (scaricabile dal portale SardegnaAmbiente), entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui i conferimenti sono stati effettuati.

La dichiarazione annuale deve obbligatoriamente contenere:

  • l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno precedente;

  • l'indicazione dell'importo del tributo dovuto per ciascun trimestre e dell'importo totale annuale;

  • la documentazione che attesti il tributo pagato trimestralmente;

  • la sottoscrizione a firma del gestore.


Le dichiarazioni presentate in difformità, o presentate oltre il termine, vengono considerate omesse e sono quindi sanzionabili.
Come chiedere i rimborsi
Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato entro il termine di decadenza di 2 anni dalla data del pagamento. La richiesta di rimborso deve essere presentata all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente. Al contribuente spettano gli interessi di mora nella misura di cui alla Legge n. 29/1961 a decorrere dalla data della domanda di rimborso.
Come compensare i crediti
Chi abbia indebitamente o erroneamente pagato il tributo può, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare seguente, operare la compensazione, anche parziale, tra le somme indebitamente o erroneamente pagate e quelle da versare, quale tributo, per il trimestre solare trascorso.

Per i controlli di competenza, l'interessato deve inviare tempestiva comunicazione che evidenzi la compensazione all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente e alla Provincia competente.
Come funzionano accertamenti, sanzioni, ravvedimento operoso e contenzioso
Le Province competenti per territorio svolgono le funzioni di controllo e accertamento, contenzioso amministrativo e tributario. Inoltre rappresentano in giudizio la Regione Sardegna.

Il contribuente incorre in sanzioni nei casi di mancata o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, di mancato o tardivo pagamento, o di presentazione della dichiarazione oltre il termine previsto.

Il contribuente che non ha pagato il tributo, o lo ha pagato per un importo insufficiente, oppure che non ha presentato la dichiarazione può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso. Questo consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto, prima che l'Amministrazione abbia iniziato un'attività di accertamento, beneficiando di una riduzione delle sanzioni. Al ravvedimento sono ammessi solo i gestori di discarica autorizzata.

Il contribuente che vuole fare ricorso deve presentarlo alla Commissione tributaria competente entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto l'atto contro cui ricorre (per maggiori approfondimenti vai alla sezione servizi al cittadino/rapporti con l'Agenzia).

Per un approfondimento sull'imposta si rimanda alla D.G.R. n.34/12 del 2015.
A chi rivolgersi
Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (TAT)
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
Tel. 070/6065996
Indirizzo emailamb.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it