Che cos'è l'assegno unicoA decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Cosa si intende per figli a caricoSi considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati auto dichiarati in domanda, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Quali sono i beneficiariL'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, il quale, in via disgiuntiva:
• frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
• svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
• sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
• svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Compatibilità con altre misureL'Assegno unico è compatibile con:
1) il bonus asilo nido;
2) la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
3) il Reddito di Cittadinanza (l'erogazione avviene con le stesse modalità di erogazione dello stesso).
Determinazione del redditoL'Assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali ai fini della determinazione del reddito familiare.
L'Assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
Assegno unico e detrazioni fiscali per figli a caricoL'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021 ha modificato l'art.12 del TUIR in materia di detrazioni fiscali, prevedendo che dal 1° marzo 2022:
• Le detrazioni per figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni;
• Sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli minori di tre anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di tre figli a carico nonché l'ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose prevista dal comma 1-bis) dell'articolo 12.
Per ulteriori approfondimenti relativi alla normativa in materia di assegno unico e sulla modalità di presentazione della domanda si invita a consultare la pagina:
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https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-caricoe le seguenti circolari INPS:
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Circolare INPS n. 23 del 09-02-2022 [file .pdf]
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Circolare INPS n. 53 del 28-04-2022 [file .pdf]
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Circolare INPS n. 65 del 30-05-2022 [file .pdf]