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Ricorso giurisdizionale

Il ricorso giurisdizionale in materia tributaria consiste in una richiesta rivolta alla Commissione Tributaria per ottenere l'annullamento o la modifica di un provvedimento che lede i propri diritti o i propri interessi
In cosa consiste
Il ricorso giurisdizionale consiste in una richiesta rivolta a un'autorità giudiziaria per chiedere l'annullamento o la modifica di un provvedimento lesivo dei propri diritti o interessi.

Nel nostro sistema legislativo, la decisione delle controversie in materia tributaria spetta alla giurisdizione speciale delle Commissioni Tributarie, organizzate in doppio grado di merito e sempre fatto salvo il giudizio di legittimità.

Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Come presentare il ricorso
Il processo tributario di primo grado inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione Provinciale entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

Se il contribuente ha presentato una domanda di rimborso alla quale l'Amministrazione non ha dato risposta, può presentare il ricorso dopo novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
Termini per la presentazione del ricorso
Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Il ricorso avverso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
Cosa può essere oggetto di ricorso
Possono essere oggetto di ricorso gli atti indicati all'art. 19 D. Lgs. n. 546/92.
Come presentare il ricorso
Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.
Il ricorso deve essere predisposto secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. n. 546/92.

Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, secondo quanto previsto dall'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione.
Costituzione in giudizio del ricorrente
La costituzione in giudizio del ricorrente avviene, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.
Costituzione in giudizio della parte resistente
L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nei cui confronti è stato proposto il ricorso, si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

La parte resistente si costituisce depositando presso la segreteria della commissione adita il proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione.

Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente. Inoltre indica le prove di cui intende valersi, proponendo le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d' ufficio.
Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici
La notifica e il deposito degli atti processuali dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali avvengono esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione.

In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
Effetti della sentenza
Le sentenze emessa dalle Commissioni Tributarie sono esecutive.
L'inosservanza di quanto disposto in sentenza legittima il contribuente ad esperire il rimedio dell'ottemperanza dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale oppure, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.
Riscossione frazionata in pendenza di giudizio
Gli atti impositivi per i quali è pendente il giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie sono oggetto, nei casi previsti, di una riscossione frazionata.

Il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

  1. per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che respinge il ricorso;

  2. per l'ammontare risultante dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

  3. per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale;

  4. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.

Gli importi anzidetti vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.
Mezzi di impugnazione
I mezzi di impugnazione sono i seguenti:

  • Appello: Il termine per l'impugnazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata notificazione, il termine è di sei mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza come previsto dall'articolo 327 c.p.c. richiamato dall'art. 38 del D. Lgs. n. 546/92;

  • Ricorso per Cassazione: è esperibile per i motivi indicati nell'art. 360, comma 1, c.p.c (numeri da uno a cinque) e deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. In caso di mancata notificazione, il termine è di sei mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza (art. 327 c.p.c.). Previo accordo fra le parti, il ricorso per Cassazione è esperibile anche nei confronti delle sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali, per il motivo di cui al n° 3, comma 1, dell'art. 360 C.P.C. (art. 62, D. Lgs. n° 546/92);

  • Revocazione: E' ammessa la revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile. Il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.