Nei casi di errore materiale, duplicazione, inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria o dell'obbligo di versamento, il contribuente può presentare istanza di rimborso.
Modalità di rimborsoI rimborsi possono essere richiesti, fatte salve le ipotesi di erogazione d'ufficio:
- tramite dichiarazione dei redditi;
- su istanza del contribuente.
Rimborsi da dichiarazione dei redditiIl contribuente può richiedere il rimborso compilando il quadro RX del modello Redditi. L'Amministrazione Finanziaria, a seguito dei controlli, eroga il rimborso, salvo utilizzo del credito in compensazione o riporto del credito nella dichiarazione dell'anno successivo.
Per i dipendenti, i pensionati e gli altri soggetti che possono utilizzare il modello 730 è possibile ricevere il rimborso direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall'ente pensionistico con la pensione.
I contribuenti senza sostituto d'imposta possono richiedere il rimborso tramite il modello 730 a condizione che rientrino tra le categorie che possono presentare tale modello.
A seguito del decreto-legge n.34 del 2020 possono ottenere il rimborso tramite il modello 730 nella modalità "senza sostituto d'imposta" anche coloro che hanno un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.
Gli eredi, per i contribuenti deceduti nel periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e il termine di presentazione del relativo modello 730, posso utilizzare tale modello ai fini dell'ottenimento del rimborso che viene erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Si rinvia al
sito dell'Agenzia delle Entrate per ulteriori approfondimenti.
Rimborsi da istanzaA chi presentare l'istanzaL'istanza di rimborso relativa alle imposte dirette o alle imposte sul reddito può essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata la dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso.
L'istanza di rimborso per versamenti eccedenti o non dovuti relativi all'imposta di registro e alle altre imposte indirette diverse dall'IVA è presentata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia dove è stato registrato l'atto o la successione a cui è collegato il versamento di cui si chiede il rimborso oppure, in mancanza di un atto registrato, all'Ufficio territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
Cosa deve essere indicato nell'istanzaIl contribuente deve trasmettere una domanda in carta libera (salvo apposito modulo) contenente:
- L'indicazione dell'importo richiesto
- I motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso
- I documenti utili a dimostrare la fondatezza della richiesta, se non già in possesso della Pubblica Amministrazione
Le richieste di rimborso di imposte dirette (se non sono state già effettuate nella dichiarazione) e indirette, debitamente sottoscritte, possono essere inviate tramite PEC, e-mail o posta ordinaria, i servizi telematici oppure presentate allo sportello, unitamente all'eventuale documentazione a supporto e copia del documento di identità in corso di validità.
Termini di decadenzaI termini di decadenza sono indicati nella tabella presente nella seguente
pagina dell'Agenzia delle Entrate a cui si rimanda.
Esiti dell'istanzaLa domanda di rimborso può:
- Essere accolta, pertanto l'Amministrazione procede all'erogazione del rimborso;
- Essere respinta, con conseguente impugnabilità del provvedimento di diniego;
- Non ricevere risposta: in tal caso, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta (c.d. silenzio-rifiuto).
Decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, l'interessato può presentare ricorso alla Commissione tributaria.
Si rinvia al
sito dell'Agenzia delle Entrate per ulteriori approfondimenti.