Legge Regionale n. 48/2018L'art. 2 della Legge Regionale n.48/2018 ha disposto che a decorrere dall'anno d'imposta 2019, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a euro 55.000 e con figli minorenni fiscalmente a carico spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF di euro 200 per ogni figlio minorenne, in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta.
La detrazione di cui al presente comma è aumentata di un importo pari a euro 100 per ogni figlio con diversa abilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Ulteriori delucidazioni in merito all'applicazione della detrazione, a favore dei soggetti che hanno compiuto la maggiore età nel corso dell'anno, sono state rese con Atto di indirizzo applicativo dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio (prot. n. 2547/GAB del 2 luglio 2020): la detrazione va calcolata per ogni figlio minore alla data del 1° gennaio di ciascun anno e in proporzione al numero di mesi per cui la condizione sussiste. Affinché il mese sia conteggiato per intero è necessario che il periodo di minore età sia almeno di 15 giorni, in caso contrario il mese non si conteggia.
Con effetti a valere dall'anno di imposta 2022, al fine di adeguare la normativa regionale alle modifiche intervenute a livello nazionale, l'art. 2 della Legge Regionale n.48/2018 è stata modificato, con L.R. 11 luglio 2022 n.13, recante Disposizioni urgenti di carattere finanziario, come segue:
"A decorrere dall'anno d'imposta
2022, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a
euro 50.000 e con figli minorenni fiscalmente a carico spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF di euro 200 per ogni figlio minorenne, in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta. La detrazione di cui al presente comma è aumentata di un importo pari a euro 100 per ogni figlio con diversa abilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
A decorrere dal 1° marzo 2022, ai fini della presente legge, per 'minorenni fiscalmente a carico' si intendono i soggetti minori di anni 18 con un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili".Normativa di riferimento-
Legge regionale n. 48/2018 [file .pdf]
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Legge Regionale 11 Luglio 2022, N. 13 [file .pdf]