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Tassa per la tutela e sostenibilità ambientale

Tassa per la tutela e sostenibilità ambientale
La tassa regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale è stata abrogata dalla finanziaria regionale 2009 (Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1, art.2 comma 15).

La Corte costituzionale, con la sentenza 216/2010, ha inoltre dichiarato la tassa illegittima.
In particolare, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:
- dell’articolo 4 della Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4;
- dell’articolo 3, comma 3, della Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (che ha sostituito il precedente).

I contenuti presenti in questa sezione si riferiscono a norme non più in vigore.


Normativa previgente:

Presupposto d'imposta
Il presupposto d'imposta è lo scalo:
- negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell’aviazione generale adibiti al trasporto privato, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre (articolo 743 e seguenti del Codice della navigazione);

- nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale delle unità da diporto (definite nel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171) nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.

Soggetti passivi
Devono pagare la tassa le persone o la società aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assumono l’esercizio dell’aeromobile (ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione), o che assumono l’esercizio dell’unità da diporto (ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione).

Esenzioni
Non devono pagare l’imposta le navi adibite all’esercizio di attività crocieristica e le imbarcazioni che vengono in Sardegna per partecipare a regate di carattere sportivo. Inoltre non devono pagare l'imposta le unità da diporto che sostano tutto l’anno nelle strutture portuali regionali.

Misura dell'imposta
L’imposta regionale sugli aeromobili è dovuta per ogni scalo, nella misura di:
a) euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri;
b) euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri;
c) euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri;

L’imposta regionale sulle imbarcazioni e navi da diporto è dovuta annualmente nella misura di:
a) euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
b) euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
c) euro 3.000 per le navi di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
d) euro 5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
e) euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
f) euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri.

Per le unità a vela con motore ausiliario l’imposta è ridotta del 50 per cento.

L’imposta deve essere versata entro dodici ore dall’arrivo degli aeromobili e delle unità da diporto negli aerodromi, nei porti, negli approdi e nei punti d’ormeggio ubicati nel territorio regionale ai soggetti incaricati della riscossione, i quali rilasciano un contrassegno che prova l’assolvimento dell’obbligo tributario.

Sanzioni
Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti dell’imposta dovuta, o li esegue tardivamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell’importo non versato.
E’ prevista una sanzione da 1.000 a 2.000 euro per le seguenti violazioni:
a) tardiva comunicazione da parte dei gestori delle strutture portuali e aeroportuali dei transiti delle unità da diporto;
b) omessa, incompleta o falsa indicazione di elementi richiesti da Sardegna Entrate, necessari per l’accertamento del tributo;
c) mancata restituzione, o restituzione con risposte non veritiere, dei questionari inviati da Sardegna Entrate.

Se la violazione è stata commessa da soggetti passivi d’imposta, la sanzione applicabile varia da un minimo di 100 ad un massimo di 500 euro.

I gestori delle strutture portuali e aeroportuali convenzionate per la riscossione che non provvedono, in tutto o in parte, a riversare il gettito riscosso in Tesoreria regionale nei termini previsti dalle convenzioni sono soggetti alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta non versata.

Per quanto non esplicitamente disposto si rinvia alla disciplina generale delle sanzioni tributarie (decreto legislativo n. 472 del 1997).


Normativa di riferimento:
- Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3
- Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2
- Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4