Logo Regione Autonoma della Sardegna
Le entrate della Regione Sardegna

Imposta di soggiorno

Solanas
L’Imposta regionale di soggiorno è stata abrogata dalla finanziaria regionale 2009 (legge regionale 14 maggio 2009, n.1, art.2 comma 14).

I contenuti presenti in questa sezione si riferiscono a norme non più in vigore.



Normativa previgente

Presupposto d'imposta
Presupposto d’imposta è il soggiorno presso:
a) aziende ricettive alberghiere come alberghi e alberghi residenziali, e aziende ricettive all’aria aperta come villaggi turistici, campeggi e aree attrezzate per camper e roulotte (legge regionale 14 maggio 1984, n.22);
b) strutture ricettive extra-alberghiere come case per ferie, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, alloggi turistico-rurali, residence e bed & breakfast (legge regionale 12 agosto 1998, n.27);
c) aziende agrituristiche (legge regionale 23 giugno 1998, n.18), unità immobiliari adibite ad abitazione principale concesse in comodato o in locazione (art.8 comma 2 del D.Lgs. n.504/92) e
unità immobiliari non adibite ad abitazione principale (l’imposta non si applica nei confronti del proprietario, del coniuge, degli affini e dei parenti in linea retta, dei collaterali fino al terzo grado e nei confronti degli ospiti che soggiornano unitamente ad almeno uno dei componenti la famiglia del proprietario).

Sono esclusi gli ostelli della gioventù.

Il periodo considerato è quello compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre.

Soggetti passivi
Devono pagare l’imposta tutti i non residenti in Sardegna.

Esenzioni
Sono esentati: i minorenni, chi soggiorna per effettuare periodi di studio o segue corsi di formazione attestati dalle rispettive università, scuole o enti di formazione e i lavoratori che soggiornano per ragioni di lavoro documentabile.

Misura dell'imposta
L’imposta di soggiorno è di un euro al giorno per persona (due euro negli alberghi a quattro stelle e superiori).

Sostituti d'imposta
Il titolare (o gestore) della struttura ricettiva, il proprietario dell’abitazione presso la quale è avvenuto il soggiorno o, in luogo di quest’ultimo, l’agenzia immobiliare o il soggetto incaricato della locazione devono provvedere al versamento in veste di sostituti d’imposta.

Obblighi di comunicazione
a) Il titolare (o gestore) della struttura ricettiva e il proprietario dell’abitazione presso la quale è avvenuto il soggiorno (o, in luogo di quest’ultimo, l’agenzia immobiliare o il soggetto comunque incaricato della locazione) devono comunicare al comune, entro 48 ore dall’inizio del soggiorno, i dati identificativi degli ospiti e il relativo periodo di permanenza. Le modalità sono regolamentate dal comune stesso.

b) Gli intermediari della locazione devono comunicare i dati dei soggetti per i quali hanno prestato la loro opera di intermediazione entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione dell’affare.

c) Il comune deve comunicare all’Amministrazione Regionale i dati relativi ai soggiorni entro il 5 del mese successivo a quello in cui ha ricevuto le comunicazioni dei sostituti d’imposta (secondo la normativa prevista per le rilevazioni Istat).

Le comunicazioni del precedente punto a) dovranno essere effettuate sulla modulistica predisposta dai comuni.
Le comunicazioni dei punti b) e c) dovranno invece essere effettuate tramite la modulistica definita da Sardegna Entrate e disponibile in questa sezione.

Versamenti
Entro 15 giorni dalla fine del soggiorno, i titolari e i gestori delle strutture ricettive, i proprietari delle abitazioni o, in luogo di questi ultimi, gli intermediari per la locazione devono provvedere al versamento dell’imposta al comune. Le modalità sono stabilite dal comune stesso.

I comuni devono riversare all’Amministrazione Regionale il 50% dell’imposta.
Devono effettuare il versamento entro il 10 di ogni mese, tramite il c/c postale n. 60747748, intestato a: “Regione Autonoma della Sardegna-Entrate Varie” (con bonifico presso gli uffici postali o per via telematica attraverso il sito delle Poste Italiane Spa, indicando il seguente codice IBAN:IT/21/Q/07601/04800/000060747748, causale “Imposta di soggiorno”).

Sanzioni
È soggetto a una sanzione amministrativa chi:
a) omette o la compila in maniera incompleta le comunicazioni relative ai dati di soggiorno, in modo da non consentire l’identificazione dei soggetti alloggiati o del periodo di alloggio. La pena pecuniaria prevista va da euro 500 a euro 2.000 (art.5 della Legge Regionale 29 maggio 2007, n.2, comma 10, lettera a).
b) omette il versamento dell’imposta riscossa (comma 10, lettera b). La pena pecuniaria prevista è pari al 30 per cento dell’imposta evasa.
c) omette la riscossione da parte del sostituto d’imposta (comma 10). La pena pecuniaria prevista va dal 100 per cento al 200 per cento dell’imposta non riscossa.

Le sanzioni sono imposte dal comune (decreto legislativo n. 472 del 1997).