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Le entrate della Regione Sardegna

Esenzioni

Modulistica

Esenzioni L.R. 1/2009

La Regione Sardegna ha previsto l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona (art.2, c.11, Legge Regionale 14 maggio 2009, n.1, modificata dalla Legge Regionale 2009 n.3).

A decorrere dal 1 gennaio 2018 la fruizione dell'esenzione IRAP da parte delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, che abbiano preventivamente verificato il rispetto dei limiti de minimis, avviene tramite la dichiarazione annuale IRAP, senza nessuna ulteriore comunicazioni nei confronti della Regione.

Tutte le verifiche relative al possesso dei requisiti saranno effettuate dall'Agenzia delle entrate.

Si invitano i contribuenti a prendere visione del modello di dichiarazione Irap e delle relative istruzioni, in particolare la Sezione XVIII, dove sono specificate, tra l'altro, le regole applicate dall'Amministrazione finanziaria per l'individuazione del triennio di riferimento ai fini del calcolo del cumulo de minimis:

A norma dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento, gli aiuti fiscali automatici si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale dall'Agenzia delle entrate nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario in caso di aiuti de minimis fruiti nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione, ai fini del calcolo del cumulo, saranno considerati gli aiuti de minimis fruiti nell'esercizio finanziari 2020 (esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l'aiuto è indicato) e nei due precedenti

Tale chiarimento sostituisce e supera la specificazione di cui all'ultimo capoverso della DGR n. 34/17 del 03/07/2018.


Normativa di riferimento

- Legge regionale 24 ottobre 2014, n.19
- Legge regionale 14 maggio 2009, n.1
- Legge regionale 7 agosto 2009, n.3



Esenzioni L.R. 3/2003 - Onlus

La legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, all'art. 17, c.5, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni no profit della Sardegna, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate.

In attuazione degli articoli 82, comma 8 e 88 e 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la Giunta Regionale ha specificato con deliberazione n. 34/17 del 03/07/2018, che:

A decorrere dal 1 gennaio 2018 la norma di concessione di esenzione dall'IRAP a favore delle ONLUS è da intendersi concessa nei limiti del regolamento (UE) n. 1407-1408/2013 relativo agli aiuti "de minimis".

A decorrere dal 1 gennaio 2018 la fruizione dell'esenzione IRAP da parte delle Onlus, che abbiano preventivamente verificato il rispetto dei limiti de minimis, avviene tramite la dichiarazione annuale IRAP, senza nessuna ulteriore comunicazioni nei confronti della Regione.

Tutte le verifiche relative al possesso dei requisiti saranno effettuate dall'Agenzia delle entrate.

Si invitano i contribuenti a prendere visione del modello di dichiarazione Irap e delle relative istruzioni, in particolare la Sezione XVIII, dove sono specificate, tra l'altro, le regole applicate dall'Amministrazione finanziaria per l'individuazione del triennio di riferimento ai fini del calcolo del cumulo de minimis:

A norma dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento, gli aiuti fiscali automatici si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale dall'Agenzia delle entrate nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario in caso di aiuti de minimis fruiti nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione, ai fini del calcolo del cumulo, saranno considerati gli aiuti de minimis fruiti nell'esercizio finanziario corrente e nei due precedenti

Tale chiarimento sostituisce e supera la specificazione di cui all'ultimo capoverso della DGR n. 34/17 del 03/07/2018.


Normativa di riferimento

- Dgr 34.17 del 03.07.2018 [file .pdf]
- Legge regionale 29 aprile 2003, n.3 (stralcio art.17) [file .pdf]
- Delibera G.R. n. 28/5 del 16.06.2004 [file.pdf]
- D.lgs 03.07.2017, n.117 stralcio [file .pdf]



Esenzione IRAP per nuove iniziative produttive

La legge regionale 3 marzo 2015 n.5 (Legge Finanziaria 2015) ha disposto che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio regionale è concesso, per i primi cinque anni d'imposta, l'azzeramento delle aliquote IRAP di cui agli articoli 16, comma 1, e 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio regionale.

Il diritto all'esenzione non fa venir meno l'obbligo di presentazione della dichiarazione d'imposta.

La delibera di Giunta Regionale n. 10/5 del 17 marzo 2015 ne ha disposto i criteri generali e le modalità applicative.


Normativa di riferimento

- Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 5 (Legge Finanziaria 2015) (stralcio) [file.pdf]
- Delibera di Giunta Regionale n.10/5 del 17/03/2015 [file.pdf]