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Le entrate della Regione Sardegna

Istanza di autotutela

L'autotutela si configura come il potere dell'Amministrazione di correggere un proprio atto illegittimo o infondato.
Quando viene esercitata
L'autotutela ha ad oggetto principalmente le seguenti ipotesi:

  • errore di persona;

  • evidente errore logico o di calcolo;

  • errore sul presupposto dell'imposta;

  • doppia imposizione;

  • mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

  • mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

  • sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

  • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

Come viene esercitata
L'annullamento può avvenire:

  • D'ufficio;

  • D'istanza di parte;

  • Dall'impulso del Garante del contribuente.


Nell'ipotesi in cui si intenda presentare istanza di autotutela è necessario indicare:

  • L'atto di cui si chiede l'annullamento;

  • I motivi posti a fondamento della stessa.


L'autotutela può essere esercitata anche nel caso in cui:

  • sia stata dichiarata l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'irricevibilità del ricorso, con sentenza passata in giudicato;

  • l'atto sia definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione;

  • sia stata emessa una sentenza nel merito e sia ancora impugnabile.


La presentazione di un'istanza per l'autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario.
La competenza all'esame dell'istanza di autotutela è dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha emanato l'atto, salvo in caso di grave inerzia della Direzione Regionale.

Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Finanziaria.

L'Ufficio può provvedere a:

  • Annullare l'atto totalmente;

  • Annullare l'atto parzialmente;

  • Emettere un nuovo atto in sostituzione del precedente.


Il provvedimento di autotutela parziale non è impugnabile. I termini a impugnazione sono infatti quelli dell'originario atto oggetto di autotutela.

È ammissibile anche l'autotutela sostitutiva.
Nell'ipotesi, infatti, in cui sussista una causa di nullità dell'atto impositivo l'Ufficio può emettere un nuovo atto entro il termine di decadenza previsto per l'esercizio della funzione impositiva. Tale atto annulla e sostituisce il precedente. Ciò si verifica a condizione che non si sia formato un giudicato sull'atto originariamente emesso che si intende sostituire.

Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché - in caso di annullamento disposto in via sostitutiva - all'Ufficio che ha emanato l'atto.

Si rimanda al sito dell'Agenzia delle Entrate per ulteriori approfondimenti.