Logo Regione Autonoma della Sardegna
Le entrate della Regione Sardegna

Imposta plusvalenze

Casa al mare
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l’Imposta regionale sulle seconde case (sentenza n. 102 del 2008).

I contenuti presenti in questa sezione si riferiscono a norme non più in vigore.



Normativa previgente

Presupposto d'imposta
L’imposta si applica a partire dal giorno 17/02/2007 (escluso) sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di:

a) fabbricati ad uso abitativo che si trovano in Sardegna, nella fascia costiera, entro i tre chilometri dalla linea di battigia marina.
Sono escluse dal calcolo dell’imposta le plusvalenze conseguite dalla cessione di unità immobiliari che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione siano state adibite ad abitazione principale da parte del cedente o del coniuge (per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente -che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale- e il coniuge dimorano abitualmente; è corrispondente con quella di residenza anagrafica -comma 2 art. 8 del D.L. 30.12.1992 n. 504-);

b) quote o azioni non negoziate sui mercati regolamentati di società titolari della proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati descritti nella lettera a), per la parte ascrivibile ai predetti fabbricati. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni, si tiene conto delle percentuali potenzialmente collegabili alle predette partecipazioni.

Soggetti passivi
Devono pagare l’imposta coloro che conseguono una plusvalenza nella cessione di un bene immobiliare e che risiedono fuori dal territorio regionale o hanno il domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi.

Esenzioni
Se conseguono una plusvalenza nella cessione di un’unità immobiliare, non sono tenuti al pagamento dell’imposta i nati in Sardegna e i rispettivi coniugi.

Misura dell'imposta
L’imposta si applica nella misura del 20 per cento sulle plusvalenze che vengono calcolate:
a) nel caso di cessione di fabbricati, con la differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo di acquisto o di costruzione del bene, aumentato di ogni altro costo per il miglioramento dell’immobile e rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

b) nel caso di cessione di quote o azioni, con la differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo di acquisto della partecipazione, aumentato di tutti i relativi oneri . La plusvalenza così ottenuta deve poi essere moltiplicata per il rapporto tra il valore contabile netto degli immobili ad uso abitativo situati in Sardegna nella fascia dei 3 chilometri dalla battigia marina e il totale dell’attivo dell’ultimo bilancio o rendiconto approvato.