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Vizi di legittimità dell'atto amministrativo

Vizi che inficiano gli atti amministrativi emanati in difformità di una norma giuridica che li riguarda e ne comportano l’annullabilità.

Si distinguono vizi di :

• incompetenza, quando il provvedimento viene emesso da un organo amministrativo diverso da quello che la norma prevede come competente ad adottarlo. Il vizio di incompetenza che comporta l’annullabilità dell’atto è solo quello di incompetenza relativa, ossia quella che ricorre tra organi appartenenti allo stesso ramo dell’amministrazione. Il vizio di incompetenza assoluta è invece causa di nullità o inesistenza dell’atto e sussiste allorquando l’organo amministrativo emana un atto in una materia del tutto sottratta alla propria competenza e riservata ad un altro potere dello Stato o riservata alla competenza di un settore amministrativo completamente diverso o è relativo ad un oggetto che si trova nella circoscrizione territoriale di un altro organo amministrativo (incompetenza per territorio);

• eccesso di potere, quando la pubblica amministrazione fa un cattivo uso del potere. Si concreta nell’uso del potere discrezionale per fini diversi da quello per il quale il potere stesso viene conferito o nel perseguimento dell’interesse pubblico con un potere diverso da quello previsto a tal fine dalla legge (sviamento di potere). Generalmente si manifesta attraverso alcuni indizi o figure sintomatiche dell’esercizio funzionale del potere amministrativo, quali ad es. il travisamento ed erronea valutazione dei fatti, l’illogicità o contradditorietà della motivazione e l’ingiustizia manifesta;

• violazione di legge; si tratta di una figura residuale che comprende tutte le specie di vizi che non rientrano nelle due precedenti categorie e si sostanzia nel contrasto tra l’atto e l’ordinamento giuridico e in particolare delle norme di azione, quelle che regolano l’esercizio del potere. I casi di violazione di legge sono il vizio di forma dell’atto, il difetto di motivazione o motivazione insufficiente, inosservanza delle disposizioni relative alla valida costituzione dei collegi, contenuto illegittimo, difetto di presupposti legali, violazione dei criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa e violazione dei principi del giusto procedimento nonché di leale cooperazione istituzionale (legge 241/1990).