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Le entrate della Regione Sardegna

Chi è esente

Veicoli elettrici
I proprietari di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, azionati con motore elettrico, non devono pagare le tasse automobilistiche per i primi cinque anni dalla data di prima immatricolazione. Successivamente pagano un importo pari a:
• un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina (per gli autoveicoli elettrici);
• l’ammontare intero (per i motocicli e i ciclomotori).

Vecchie auto
I proprietari di autovetture e motoveicoli, non adibiti ad uso professionale (scuola guida, noleggio da rimessa, ecc.), non devono pagare la tassa automobilistica a partire dal trentesimo anno dall’immatricolazione o, se antecedente, dalla costruzione. Chi possiede autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico individuati dall’ASI (Automotoclub Storico Italiano) e dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) non deve pagare la tassa a partire dal ventesimo anno dall’immatricolazione o dalla costruzione. Il proprietario di veicoli storici messi in circolazione su strade pubbliche deve pagare una tassa forfetaria di importo fisso. Può pagarla, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché lo faccia prima di mettere in circolazione i veicoli.

Diversamente abili
I diversamente abili non devono pagare la tassa automobilistica. Il veicolo deve essere intestato a una persona diversamente abile, oppure a una persona che abbia fiscalmente a carico un diversamente abile. Ciò si verifica se il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore a € 2.840,51. Nel calcolo del reddito annuo lordo non si tiene conto dei redditi esenti, come per esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai non vedenti, ai sordomuti e agli invalidi civili. Non rientrano nell’esenzione i veicoli intestati a società o enti, pubblici o privati.

Hanno diritto all’esenzione le persone:
1. con limitazione permanente della capacità motoria;
2. con grave limitazione della capacità di deambulazione o i pluriamputati;
3. con disabilità psichica o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento,
4. i sordomuti e i non vedenti.

L’esenzione spetta ai diversamente abili per un solo veicolo. L’interessato deve infatti indicare nella domanda di esenzione la targa del veicolo scelto. Inoltre è necessario che:
1. il veicolo abbia una cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se a gasolio;
2. nel caso in cui la persona diversamente abile abbia una ridotta capacità motoria, il veicolo risulti adattato (nei comandi di guida, oppure nella struttura carrozzata). Gli adattamenti, inoltre, devono risultare dalla carta di circolazione. L’esenzione è concessa a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio delle persone diversamente abili.

Chi ha ottenuto l’esenzione non è obbligato a ripresentare la domanda negli anni successivi se perdurano le condizioni che hanno determinato l’esonero.


Veicoli a gpl o metano
Le Regioni hanno facoltà di introdurre esenzioni per veicoli a gpl o metano (sia autovetture che autocarri leggeri, ossia che hanno una massa massima di 3,5 tonnellate) su base quinquennale. Lo stabilisce la legge n. 286/06.