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Chi deve versare l'IRAP

L'art. 2 del d.lgs n.446/1997 individua quale presupposto dell'IRAP l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Sono soggetti passivi IRAP secondo l'art. 3 del d.lgs 446/1997:

a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico (v. nota più avanti);

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico (v. nota più avanti);

d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208;

e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;

e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale

La legge di bilancio 2022 - L. n.234 del 2021 - a partire dall’anno d’imposta 2022 prevede che “non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997”.

Pertanto, le persone fisiche di cui alla lettera b) e c) sopra indicate, dal 2022 sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP.

Al contrario, le società e le associazioni professionali continueranno ad essere soggette a tributo.


Si precisa che:

1. Sono soggetti ad imposizione anche i soggetti in liquidazione volontaria ed in fallimento o liquidazione coatta amministrativa, nell'ipotesi in cui sia in corso l'esercizio provvisorio;

2. Ai soggetti passivi non residenti l'imposta si applica solo se l'attività sia stata svolta in Italia per un periodo di almeno tre mesi tramite una stabile organizzazione, base fissa o ufficio (art. 12, c. 2, D.Lgs. n. 446/1997).


Pertanto, sono assoggettati all'IRAP i soggetti di cui all'art. 3 che svolgono un'attività avente i requisiti di cui all'art. 2.

Si ricorda che l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.