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Le entrate della Regione Sardegna

Sospensione e restituzione a titolo provvisorio

Legge Regionale n.17 del 2021

L’art. 12 della L.R. n. 17 del 2021 stabilisce dei benefici per le imprese delle filiera turistica, aventi domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna, attive alla data del 1 gennaio 2021, che gestiscono strutture ricettive da almeno sette anni.

L'agevolazione consiste:

  • Nella sospensione dell'obbligo di versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive per cinque anni a decorrere dall'anno 2021 e sino all'anno 2025 compreso. Il versamento dei tributi sospesi è eseguito, al termine del periodo di sospensione, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi.


  • Nella restituzione, a titolo provvisorio, a partire dall’anno 2021 e sino al 2025, dell'Imposta regionale sulle attività produttive versata negli ultimi cinque anni dalla stessa impresa a favore della Regione autonoma della Sardegna. Il versamento dei tributi resi è eseguito, al termine del periodo di provvisoria restituzione e dunque dall'anno 2026, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi.


  • Nella restituzione, a titolo provvisorio, della quota, pari ai 7/10, spettante alla Regione autonoma della Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche sulle somme effettivamente versate dalla stessa impresa negli anni dal 2021 al 2025 compreso. La restituzione è operata dalla Regione autonoma della Sardegna dopo la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa a ciascun periodo di imposta. Il riversamento dei tributi provvisoriamente resi è eseguito direttamente a favore della Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2026, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi.


  • Nella restituzione, a titolo provvisorio, della quota, pari ai 7/10, spettante alla Regione autonoma della Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche sulle somme effettivamente versate dalla stessa impresa negli ultimi cinque anni. Il riversamento dei tributi provvisoriamente resi è eseguito, a partire dall'anno 2026, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi.