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Rimborso della "Tassa regionale per la tutela e sostenibilità ambientale", per dichiarazione di illegittimità da parte della Corte Costituzionale.

Si informa che il giorno 12 settembre 2012 scade il termine previsto per la trasmissione delle istanze di rimborso della tassa sulla tutela e sostenibilità ambientale di cui all’art. 4 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.
Le istanze sottoscritte in originale, devono essere trasmesse al Servizio Entrate dell’Assessorato della Programmazione, in via Cesare Battisti snc, 09123 Cagliari. Ai fini dell’individuazione della data di trasmissione dell’istanza fa fede il timbro postale.


Chi può richiedere il rimborso
Possono richiedere il rimborso i soggetti passivi di cui al previgente comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4/06, o i soggetti che ne abbiano titolo per espressa cessione del credito, formale procura o mandato all'incasso.
Il rimborso può essere richiesto relativamente ai versamenti volontari effettuati successivamente alla data del 22 giugno 2007.


Contenuto delle istanze

Le istanze avanzate direttamente dal soggetto passivo devono contenere:

- i dati anagrafici del richiedente, comprensivi di codice fiscale o partita iva;
- il recapito telefonico o di posta elettronica;
- il codice IBAN necessario ai fini dell'accredito in conto corrente bancario o postale.

Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti:
1) copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa;
2) copia del documento attestante la qualità di esercente dell’imbarcazione nel periodo di applicazione della tassa;
3) se il richiedente è una persona fisica: copia del documento d'identità;
4) se il richiedente è una società avente sede legale in Italia: copia del documento di identità del legale rappresentante e dichiarazione sostitutiva della visura camerale ordinaria;
5) se il richiedente è una società avente sede legale all’estero: copia del documento di identità del legale rappresentante e documento corrispondente alla visura camerale secondo la legislazione vigente nel proprio Stato;

I documenti prodotti da soggetti non residenti all'interno dell'Unione Europea devono essere rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.


Qualora il richiedente non coincida con il soggetto passivo, di cui al previgente comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006 le istanze devono contenere:

- i dati anagrafici del richiedente e del soggetto passivo, comprensivi di codice fiscale o partita iva di entrambi;
- il recapito telefonico o di posta elettronica del richiedente;
- il codice IBAN necessario ai fini dell'accredito in conto corrente bancario o postale.

Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti:
1) espressa cessione del credito, o formale procura, o mandato all'incasso.
2) copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa;
3) copia del documento attestante la qualità di esercente dell'imbarcazione nel periodo di applicazione della tassa;
4) copia del documento d'identità del soggetto passivo e del richiedente. Per le persone giuridiche, copia del documento di identità del legale rappresentante e dichiarazione sostitutiva della visura camerale ordinaria (o documento corrispondente alla visura camerale secondo la legislazione vigente nel proprio Stato, nel caso di società non aventi sede legale in Italia).

I documenti prodotti da soggetti non residenti all'interno dell'Unione Europea devono essere rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
In alternativa, laddove ne ricorrano i presupposti, può essere ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da un terzo soggetto residente nell’Unione europea, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del DPR 445/2000, con la quale il dichiarante attesti nel proprio interesse (ad esempio in quanto cessionario del credito) stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.


Informazioni
Per qualunque informazione è possibile inviare un quesito all’indirizzo Indirizzo emailsardegnaentrate@regione.sardegna.it indicando come oggetto "Rimborso della tassa sulla tutela e la sostenibilità ambientale".


Documentazione di riferimento

- Legge regionale 15 marzo 2012 n.6, articolo 3, commi 35 e 36
- Sentenza Corte Costituzionale n. 216/2010 [file .pdf]
- Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art.2, comma 15
- Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, articolo 3 comma 3
- Legge regionale 11 maggio 2006, n.4 , art.4, comma 3



27.03.2012