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Le entrate della Regione Sardegna

Modalità di rateizzazione

I destinatari di un sollecito bonario o di un'ingiunzione per il pagamento delle somme dovute all'Amministrazione regionale hanno la possibilità di richiederne la rateizzazione, entro il termine indicato per il pagamento.

La rateizzazione delle sanzioni amministrative è concessa, per una sola volta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente (legge 24.11.1981 n° 689):

- solo nel caso di comprovate condizioni economiche disagiate;
- secondo un piano di ammortamento in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta.

Per le somme dovute a qualsiasi altro titolo (restituzione contributi, canoni demaniali, fitti ecc) la rateizzazione è concessa, per una sola volta, secondo un piano di ammortamento a rate mensili o trimestrali, il cui numero varia in relazione all’importo che deve essere versato, comprensivo di capitale, interessi legali, eventuali sanzioni e interessi moratori, nonché oneri accessori, maturati alla data in cui la rateizzazione viene concessa, con la seguente scansione:

- fino a 5.000,00 Euro, massimo 2 anni;
- tra i 5.000,01 e i 15.000,00 Euro, massimo 4 anni;
- tra i 15.000,01 e i 30.000,00 Euro, massimo 6 anni;
- tra i 30.000,01 e i 50.000,00 Euro, massimo 7 anni;
- tra i 50.000,01 e i 100.000,00 Euro, massimo 8 anni;
- tra i 100.000,01 e i 300.000,00 Euro, massimo 10 anni;
- oltre i 300.000,00 Euro, massimo 15 anni.

Il responsabile dell'ufficio che ha inviato il sollecito o l'ingiunzione di pagamento può accordare piani di ammortamento di durata fino a 24 mesi superiore a quella prevista per i diversi scaglioni di importo.

Sull'importo delle rate sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente al momento in cui la rateizzazione viene richiesta o, se inferiore, al momento in cui la rateizzazione viene concessa.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'ufficio che ha inviato l'avviso di pagamento conclude l'istruttoria con un provvedimento espresso di concessione o negazione della rateizzazione o richiede l'integrazione della documentazione mancante. Se la rateizzazione è concessa, l'ufficio competente invia al richiedente anche una comunicazione con l'indicazione del piano di rimborso e delle modalità di pagamento.

Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, l'età del medesimo allo scadere dell'ultima rata non può essere superiore a 80 anni, salvo che sia prestata la garanzia personale del coniuge o di un parente in linea retta.

Per importi superiori a 100.000 Euro, anche cumulativamente riferiti a più crediti, la rateizzazione è concessa solo se il richiedente presenta idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa incondizionata e irrevocabile, rilasciata da banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 141/2010 (art. 107 ante riforma).

Consulta l’elenco degli intermediari abilitati.

Alternativamente, può essere presentata a garanzia, anche l'ipoteca volontaria di primo grado iscritta su:

- beni immobili ad uso abitativo di esclusiva proprietà del richiedente o dell'eventuale garante, per un importo non inferiore al 150% del credito da rateizzare;
- beni immobili ad uso commerciale o beni mobili registrati di esclusiva proprietà del richiedente o dell'eventuale garante, per un importo non inferiore al 200% del credito da rateizzare.

La garanzia può essere prestata anche cumulativamente su più beni. Il richiedente deve presentare relazione giurata di stima di un esperto iscritto all'albo dei periti del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile o è registrato il bene mobile.
Le eventuali garanzie già prestate per il medesimo credito di cui si chiede la rateizzazione saranno accettate solo se conformi a quanto sopra indicato. Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa non conforme a quanto sopra previsto, l'ufficio competente potrà accettare la garanzia già prestata, sempre che il richiedente abbia ricontrattato le condizioni con l'intermediario finanziario in modo da rispettare i requisiti previsti.

Per le istanze di rateizzazione presentate da debitori rappresentati da agenzie regionali ed enti strumentali della Regione Sardegna o da enti locali della Sardegna è possibile acquisire dall’ente debitore l’assenso preventivo a porre in essere, nelle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, la compensazione del credito residuo vantato dall’Amministrazione regionale con eventuali somme dovute o debende in relazione a trasferimenti senza vincolo di destinazione assegnati all’ente debitore.

Come richiedere la rateizzazione
Il destinatario di un avviso bonario di pagamento o di un atto ingiuntivo (ingiunzione fiscale, ordinanza ingiunzione, decreto ingiuntivo, sentenza, verbale di accertamento per violazione del Codice della Strada ecc) può ottenere la rateizzazione degli importi dovuti presentando una richiesta all'ufficio che ha inviato l'avviso.
La richiesta deve essere presentata entro i termini per il pagamento indicati nel sollecito bonario/atto ingiuntivo, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità. La richiesta può essere presentata con le seguenti modalità:

- Raccomandata A/R;
- Consegna a mano presso gli uffici;
- Fax;
- Posta elettronica certificata (solo nel caso in cui il richiedente possieda una casella di posta elettronica certificata e una firma digitale).

Il modulo è disponibile nella sezione Modulistica

Come pagare le rate
Il richiedente deve pagare le rate secondo le modalità previste dal piano di ammortamento allegato alla comunicazione di approvazione della rateizzazione.
La prima rata scade l'ultimo giorno del mese o trimestre successivo al mese in cui è stata concessa la rateizzazione, e le rate successive entro l'ultimo giorno di ogni mese o trimestre (a seconda della cadenza scelta). Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate saranno addebitati interessi di mora nella misura del tasso legale, dal giorno della scadenza della rata fino a quello di effettivo pagamento.

Caratteristiche dei piani di ammortamento
La rateizzazione dei crediti regionali è effettuata secondo un piano di ammortamento a rate costanti.
Su richiesta del debitore la prima rata può essere di importo superiore alle altre (maxi rata). In tal caso le garanzie sono commisurate all'importo residuo rispetto alla prima rata.
Il debitore può estinguere anticipatamente il credito richiedendo all'ufficio che ha concesso la rateizzazione lo sconto degli interessi non maturati alla data del versamento.

Quando si decade dal beneficio della rateizzazione
Il debitore decade dal beneficio del termine ed è pertanto obbligato al pagamento dell'intero debito residuo se:

- non paga cinque rate mensili, o due trimestrali (a seconda della cadenza scelta), anche non consecutive;
- non paga la maxi rata iniziale;
- le garanzie prestate si riducono per causa a lui imputabile.

In tutti questi casi l'ufficio che ha concesso la rateizzazione avvia entro 90 giorni le procedure finalizzate al recupero coattivo del credito, attraverso la notifica dell'atto ingiuntivo o, se già presente un titolo esecutivo, richiede l'iscrizione a ruolo al Servizio Strumenti Finanziari e governance delle entrate della Direzione Generale dei Servizi Finanziari, con aggravio di ulteriori oneri.

Ridefinizione dei piani di ammortamento
Il debitore può sempre richiedere una ridefinizione del piano di ammortamento, se comporta una riduzione dei tempi di rimborso del credito, con salvaguardia delle garanzie eventualmente prestate.
Su istanza del debitore che dimostri un significativo peggioramento della propria situazione economica, i responsabili dei competenti centri di responsabilità possono concedere, per massimo due volte, la ridefinizione del piano di ammortamento nel rispetto delle condizioni e modalità previsti, con ricontrattazione, dove occorra, delle garanzie già prestate.

Sospensione dei pagamenti
Il debitore che, per ragioni estranee alla propria responsabilità, viene a trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà può richiedere all'ufficio che ha concesso la rateizzazione la sospensione dei pagamenti rateali. L'ufficio può concedere la sospensione per una sola volta fino ad un massimo di dodici mesi, sempre che siano ricontrattate, dove occorra, le garanzie eventualmente prestate.

Con D.G.R. 17/19 del 01/04/2020, stante l’urgenza di mitigare gli effetti dell’emergenza COVID-19 su tutti i settori economici e sul reddito delle famiglie, è stata disposta la sospensione dei pagamenti dovuti ai sensi dell’allegato 3 alla Delibera G.R. 8/42 del 19.02.2019 concernente la rateizzazione dei crediti regionali, con conseguente sospensione dell’invio di solleciti di pagamento e comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine. A fronte della sospensione generalizzata dei piani di ammortamento, tutti i termini di pagamento a far data dal 31.03.2020 sono traslati con ripresa dei pagamenti al 31.08.2020.

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Documenti allegati:

- Allegato 3 alla DGR 8/42 del 19.02.2019 - Atto d'indirizzo per la concessione di dilazioni di pagamento dei crediti regionali [file .pdf]

- Delibera n.17/19 del 01/04/2020 [file.pdf]