Anche nei confronti dei possessori di redditi di impresa e di lavoro autonomo l'accertamento sostanziale può essere generale, parziale o integrativo.
L'accertamento può essere analitico-contabile, analitico induttivo, induttivo-extracontabile e d'ufficio.
Accertamento analitico - contabileNei confronti dei possessori di redditi d'impresa e di lavoro autonomo l'accertamento analitico - contabile nei casi elencati nell'art. 39, c. 1, lettera a), b) e c) del
D.P.R. 600/73, presupposta l'attendibilità delle scritture contabili nel complesso, rettifiche alle singole componenti di reddito.
Accertamento analitico-induttivoÈ esperibile solo nei confronti dei possessori di redditi d'impresa e di lavoro autonomo nell'ipotesi prevista dall'art. 39 comma 1 lettera d) del
D.P.R. 600/73.
Accertamento induttivo-extracontabileE' esperibile nelle ipotesi previste dall'art. 39, comma 2 del
D.P.R. 600/73 e consente la determinazione del reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti d gravità, precisione e concordanza
Accertamento d’ufficioIn riferimento all'accertamento d'ufficio vale quanto detto con riferimento alle persone fisiche. Può essere effettuato solo se la dichiarazione è stata omessa o è nulla.