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Le entrate della Regione Sardegna

Come avviene la riscossione

Il processo di riscossione delle entrate regionali è distinto in due fasi: riscossione volontaria e riscossione coattiva. La riscossione volontaria ha inizio con l'accertamento e la liquidazione delle somme dovute all'Amministrazione Regionale. La Presidenza e gli Assessorati competenti per materia emettono e notificano al debitore il documento che sancisce il diritto al credito (ad esempio l'avviso di liquidazione o di accertamento di tributi, la determinazione di revoca di contributo ecc) e gli eventuali solleciti bonari per il pagamento delle somme di loro competenza. Provvedono inoltre alla rateizzazione dei crediti su richiesta del debitore.

Alla scadenza del termine concesso per il pagamento volontario, se il debitore non adempie o non richiede la rateizzazione, la Presidenza e gli Assessorati emettono e notificano gli atti idonei alla formazione del titolo esecutivo (ingiunzione fiscale, ordinanza ingiunzione, decreto ingiuntivo, sentenza ecc.). In caso di mancato pagamento dell’importo dovuto entro i termini indicati nel titolo esecutivo, la pratica è trasmessa al Servizio Strumenti finanziari e governance delle entrate della Direzione Generale dei Servizi finanziari, che provvede alla riscossione coattiva del credito tramite iscrizione a ruolo, ossia attraverso l’agente della riscossione (ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337).

Una volta che il credito è iscritto a ruolo, l’agente della riscossione invia al debitore la cartella esattoriale, con l’indicazione delle somme dovute e del termine per il pagamento (60 giorni). Nel caso di mancato pagamento, l’agente della riscossione procede con l’esecuzione forzata sui beni del debitore, con aggravio di costi. L’esecuzione forzata sui beni del debitore può essere realizzata tramite:

- Ipoteca sui beni immobili;
- Fermo amministrativo dei beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni ecc.);
- Espropriazione di beni e crediti (ad esempio stipendi, conti correnti ecc.).


Modalità di pagamento

- PagoPA: l'accesso al servizio, che consente all'utente di eseguire materialmente il pagamento elettronico dei crediti regionali, è garantito dal collegamento al sito web
https://pagamenti.regione.sardegna.it/

I servizi di pagamento sono fruibili sia in modalità anonima (accesso libero, non autenticato) che in modalità autenticata ovvero secondo le modalità stabilite per l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione (autenticazione con SPID, CNS o IdM).

Per effettuare pagamenti spontanei (ovvero in assenza di posizioni debitorie notificate dagli enti) gli utenti possono accedere al sistema senza alcuna necessità di autenticarsi, ed effettuato l’accesso sarà sufficiente cliccare dalla home-page su "Pagamenti". L’utente potrà scegliere tra due diverse opzioni di pagamento: "Paga allo sportello" oppure "Paga online".

L’opzione "Paga allo sportello" consente di effettuare il download dell’avviso di pagamento in formato pdf. Stampando tale avviso si potrà eseguire il pagamento oltre che sul sito o con le app delle Poste, delle Banche o degli altri canali di pagamento, anche sul territorio, in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio o al Bancomat ed il pagamento potrà essere effettuato in contanti, con carte o conto corrente.

Il pagamento può anche essere effettuato per conto di un soggetto o ente diverso da quello che esegue l’accesso al sistema, in questo caso si dovranno indicare i dati del soggetto o ente per cui si effettua il pagamento.

- Per informazioni: contattaci

Documenti allegati:

- Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo) [file .pdf]
- Delibera G.R. n. 8/42 del 19/02/2019 [file .pdf]
- Allegato 1 alla DGR 8/42 - Modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali contenuta nell'Allegato 1 alla DGR n.38/11 del 30.09.2014, nell'Allegato alla DGR n.5/52 dell'11.02.2014 e nell'Allegato alla DGR n. 12/25 del 07.03.2017 [file .pdf]
- Allegato 2 alla DGR 8/42 - Vademecum "Direttive e linee guida per il recupero e la riscossione dei crediti regionali e per l'eventuale dichiarazione di inesigibilità" [file .pdf]
- Allegato 4 alla DGR 8/42 - Direttive di applicazione per il monitoraggio a campione delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del comma 1 dell'art.14 della LR 5/2016 ai fini della concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi comunque denominati [file .pdf]



Garanzie fideiussorie

- BLACK LIST DEI SOGGETTI PRESTATORI DI GARANZIE IN VIA PROFESSIONALE

- AVVISO BLACK LIST DEI SOGGETTI PRESTATORI DI GARANZIE IN VIA PROFESSIONALE

Limiti all'accoglimento delle garanzie prestate in via professionale

I soggetti (banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari autorizzati) che in via professionale prestino, a qualsiasi titolo, garanzie a beneficio dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative e dei suoi enti strumentali possono incorrere in limitazioni nell'accoglimento di ulteriori garanzie con inserimento in una "black list" di soggetti inaffidabili.

L'art. 5 della L.R. 25 febbraio 2021, n.4, così come modificato dall’art. 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 11.08.2021, n.16, nel disporre l'abrogazione dell'art. 16 della L.R. 11 aprile 2016, n.5 individua le circostanze il cui verificarsi produce il rifiuto delle garanzie fideiussorie da parte dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e società partecipate:

a) ritardo nel pagamento degli importi garantiti anche con riferimento a una sola garanzia fideiussoria;

b) mancato pagamento e conseguente avvio delle procedure cautelari e/o esecutive anche con riferimento a una sola garanzia fideiussoria.

Il ritardo nel pagamento dell'importo garantito rispetto al termine contrattualmente previsto, a seguito di escussione con semplice richiesta scritta, comporta l'esclusione dal rilascio di ulteriori garanzie per un periodo di sei mesi dalla data di accertamento dell'evento, comunicato con provvedimento dirigenziale ai singoli destinatari. Il rifiuto continua ad operare anche oltre il predetto periodo, perdurando l'inadempimento, fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato.

Nel caso in cui l'inadempimento da parte del fideiussore si protragga oltre il termine previsto dall'ingiunzione di pagamento, il rifiuto da parte dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle società partecipate di ulteriori garanzie offerte dal medesimo soggetto opera per un periodo di due anni dalla data di accertamento dell'inadempimento. La mancata integrale riscossione entro il predetto periodo, produce il perdurare del rifiuto fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato.

Formazione e aggiornamento elenco soggetti inaffidabili

Ai fini della rilevazione dei mancati o ritardati pagamenti, l'escussione della garanzia fidejussoria è fatta a prima e semplice richiesta. In caso di perdurante inadempimento, l’Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative ed i suoi enti strumentali procedono nei confronti del soggetto garante tramite notifica dell'ingiunzione di pagamento o altro titolo esecutivo emesso nei confronti del debitore principale o dell'ingiunzione di pagamento o altro titolo esecutivo emesso direttamente nei confronti del soggetto garante (ricorrendo le condizioni che determinano il sorgere dell'obbligazione in capo al medesimo).

Nel caso di cui al terzo comma, art. 5 L.R. 4/2021, assume lo stesso valore dell'ingiunzione di pagamento il provvedimento di revoca disposto ai sensi dell'art. 24, commi 32, 33 e 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di revoca dei benefici alle imprese nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Procedimento di formazione della black list

Accertato il verificarsi delle inadempienze ex art. 5 L.R. 4/2021, così come modificato dall’art. 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 11.08.2021, n.16, in capo ai soggetti che hanno prestato garanzie in favore della Regione, delle sue articolazioni organizzative e dei suoi enti strumentali, il Servizio Strumenti finanziari e governance delle entrate comunica ai medesimi l'avvio del procedimento di formazione dell'elenco assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione di memorie e documenti.

Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicate le circostanze che hanno determinato l'inserimento nella black list ed è elencata la documentazione alla base del procedimento (ad esempio, determina di concessione del contributo, determina di revoca del contributo, numero e serie della polizza fideiussoria, estremi della richiesta di escussione con semplice richiesta scritta, estremi dell’ingiunzione di pagamento e data di notifica ecc), al fine di fornire ai soggetti destinatari tutti gli elementi per un immediato e puntuale riscontro. Entro i successivi trenta giorni, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il Servizio Strumenti finanziari e governance delle entrate emette il provvedimento finale di inserimento in black list o di archiviazione del procedimento e ne da comunicazione al garante interessato.
Eventuali richieste di chiarimento e/o integrazioni documentali interrompono i termini per l’emissione del provvedimento.

Il provvedimento dirigenziale di inserimento nella black list acquista efficacia al momento della sua comunicazione ai singoli destinatari a cura del Servizio Strumenti finanziari e governance delle entrate, il quale provvede, contestualmente all’acquisizione di efficacia, a pubblicare nel sito istituzionale della Regione Sardegna la black list aggiornata, al fine di facilitarne la conoscibilità a tutte le amministrazioni interessate e ai soggetti per i quali sia prevista la presentazione di polizza fideiussoria.

Permanenza nella black list

I soggetti garanti incorsi in una delle circostanze individuate ai commi da 1 a 3 dell’art.5 della LR 4/2021 rimangono iscritti nella black list per una durata diversa a seconda della fattispecie in cui ricade l’inadempimento. Il periodo di iscrizione varia dai sei mesi (per il ritardato pagamento a seguito di escussione con semplice richiesta scritta) ai due anni (nel caso in cui il ritardo perduri oltre il termine individuato nell’ingiunzione di pagamento); tuttavia nell'ipotesi di perdurante inadempimento, l'iscrizione permane anche oltre il predetto periodo fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato.

Decadenza

Secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 5 della L. R. n.4, le circostanze di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo devono essere accertate, a pena di decadenza, entro due anni dall'evento o entro due anni dalla pubblicazione della legge se l'evento si è verificato in data anteriore, con provvedimento dirigenziale da comunicarsi ai singoli destinatari.

Documenti allegati:

- L.R. 4-2021 stralcio - art 5 [file .pdf]
- L.R. 16-2021, stralcio art. 6, comma 1, lettera c) [file .pdf]
- DGR 2-22 del 20.01.2022 [file .pdf]

AVVISO BLACK LIST DEI SOGGETTI PRESTATORI DI GARANZIE IN VIA PROFESSIONALE