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Definitività/Non definitività dell'atto amministrativo

Sono atti non definitivi quelli per i quali è possibile la rivisitazione da parte dell’autorità che ha emanato l’atto o di quella ad essa gerarchicamente subordinata. Contro gli atti non definitivi sono esperibili i ricorsi amministrativi ordinari mentre il ricorso straordinario al Capo dello Stato è inammissibile.

L’atto amministrativo è considerato definitivo quando è intervenuta la pronuncia della parola ultima e definitiva da parte della massima autorità amministrativa competente nel settore considerato. Contro gli atti amministrativi definitivi non vi è possibilità di altri ricorsi amministrativi, salvo il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Si distinguono:
1) atti definitivi per natura (ad es. atto amministrativo emanato da un organo individuale che non ha superiori gerarchici)
2) atti definitivi per legge (es. provvedimenti del Prefetto in materia di requisizione e occupazione d’urgenza).