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Come calcolare la tassa

Il calcolo del bollo auto va effettuato in base a parametri diversi a seconda della tipologia dell’automezzo.

Le vetture e i motocicli sono tassati in base alla potenza massima del motore espressa in kilowatt (kW). Il contribuente può trovare questo dato sulla carta di circolazione del veicolo. Il numero relativo ai kW può contenere una virgola: in questo caso non si devono considerare le cifre decimali.

Se nella carta di circolazione non sono indicati i kW, il contribuente deve effettuare il calcolo in base al numero dei cavalli vapore (CV). Si tratta di un’unità di misura in uso solo per i veicoli meno recenti; si trova all’interno del vecchio "libretto" di circolazione, di fianco alla voce "pot. max". Il tariffario prevede importi unitari conteggiati anche in base al valore unitario espresso in CV. In alternativa, è tuttavia possibile, anche per i vecchi "libretti" con potenza espressa in CV, effettuare il calcolo in kW, dopo aver convertito la potenza espressa in CV in kW. Il rapporto di conversione di 1 CV è uguale a 0,736 kW (perciò una vettura di 68 CV avrà 68 CV x 0.736 kW = 50 kW).

Per calcolare la tassa bisogna moltiplicare la potenza effettiva del veicolo per un coefficiente, valido su quasi tutto il territorio nazionale salvo piccole variazioni che riguardano solo alcune regioni. Gli importi diminuiscono man mano che si riducono i livelli di inquinamento del motore. In particolare, è previsto un trattamento premiante per le vetture che appartengono alla classe ambientale meno inquinante (Euro 4 o Euro 5). Per le vetture con potenza superiore alla media, invece, viene applicato un aggravio.

La tassazione degli autocarri ha due regimi, che si applicano a seconda della massa complessiva del veicolo:
1. gli autocarri di massa complessiva inferiore a 12 tonnellate sono tassati in base alla portata;
2. gli autocarri con massa complessiva uguale o superiore a 12 tonnellate sono tassati in base a una combinazione di diversi parametri (massa complessiva, numero degli assi e tipo di sospensione dell’asse motore). Se hanno la sospensione pneumatica (o riconosciuta ad essa equivalente) annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20 %.

Alla tariffa ordinaria della tassa calcolata in base alla portata, inoltre, va aggiunta una tassa commisurata alla massa rimorchiabile dell’autocarro, se esso è idoneo al traino. Questa tassa è in vigore dal 2001 in sostituzione di quella sui rimorchi, che è stata abolita. I rimorchi, quindi, non sono più soggetti al bollo auto. Pertanto, i proprietari di autoveicoli per il trasporto di cose devono pagare, oltre alla tassa automobilistica in base alla portata, anche una tassa integrativa entro gli stessi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile (dato che possono trovare nel documento di circolazione). Non devono invece pagare questa tassa integrativa i proprietari degli autoveicoli sulla cui carta di circolazione risulta annotata la scritta "sospensione al traino", ovvero i proprietari di veicoli che trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.

Per gli autocarri di massa complessiva inferiore a 12 tonnellate, che pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice di carrozzeria FO (effe zero) con quattro o più posti e abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, la tassazione è comunque effettuata in base alla potenza effettiva dei motori.

I proprietari di ciclomotori, roulottes e minicar pagano un importo fisso.