Logo Regione Autonoma della Sardegna
Le entrate della Regione Sardegna

Chi deve pagare

Devono pagare la tassa automobilistica i contribuenti che possiedono un veicolo a motore. Il possesso del veicolo a motore risulta dall’iscrizione al registro automobilistico (Pra); mentre per i pochi veicoli non iscritti nel Pra fa fede il registro di immatricolazione tenuto dagli uffici della Motorizzazione.
È obbligato a pagare la tassa il contribuente che dal Pra risulta essere proprietario del veicolo l’ultimo giorno stabilito per il pagamento. Chi vuole cancellare il veicolo dal Pra e annotare la perdita del possesso deve farlo entro l’ultimo giorno coperto dal bollo in corso di validità.

Per provare la perdita di possesso, il contribuente deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ha effetto dalla data della sua sottoscrizione (esempio denuncia di furto). Tuttavia la dichiarazione può avere efficacia retroattiva se è confermata da una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal soggetto autorizzato per la rivendita, o da un documento che provi la disdetta o il trasferimento della posizione assicurativa del veicolo.
In caso di vendita, è responsabile del versamento il soggetto che risulta essere proprietario l’ultimo giorno utile per il pagamento (in questo caso vale la data in cui l’atto di vendita viene autenticato dal notaio, e non quella di trascrizione al Pra). Se un autoveicolo viene venduto nel periodo compreso fra la data di scadenza della tassa automobilistica e il termine ultimo per rinnovare il pagamento, è chi acquista che deve pagare la tassa. Se alla data della compravendita il bollo non risulta ancora scaduto, chi ha acquistato deve semplicemente pagare il bollo alla scadenze prevista per l’annualità successiva.

Per l’auto usata acquistata presso un rivenditore autorizzato le regole sono le stesse quando l'auto è coperta da bollo in corso di validità. Quando, invece, è stato precedentemente attivato il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento, l’acquirente deve seguire le regole previste per il primo pagamento per veicoli nuovi. Il meccanismo, in questi casi, ruota tutto intorno alla "data della rivendita" dell'auto: fa fede la data di autentica dell'atto di vendita, che nella prassi viene normalmente sottoscritto dallo stesso rivenditore. L’acquirente deve eseguire il primo pagamento entro lo stesso mese della rivendita (cioè entro lo stesso mese dell'atto di vendita). Se però l'atto è stato sottoscritto negli ultimi dieci giorni del mese, l’acquirente deve pagare il bollo entro il mese solare successivo, sempre conteggiando, come per i veicoli nuovi, il mese intero della rivendita.

Se invece il rivenditore non ha iscritto il veicolo nell’elenco degli esemplari soggetti a interruzione dell’obbligo di pagamento, le stesse regole da seguire sono quelle in vigore per il caso di acquisto diretto da un altro automobilista di un veicolo con bollo scaduto. La responsabilità del mancato rinnovo ricadrà, a seconda dei casi, sul precedente proprietario o sul rivenditore: farà fede, a tal fine, il nominativo che risulterà come intestatario nel Pra alla data di scadenza del termine utile per il pagamento.

La tassa automobilistica per ciclomotori, scooter, piccole moto in genere fino a 50 centimetri cubici e per i quadricicli leggeri è considerata una tassa di circolazione. Pertanto la persona che mette in circolazione il veicolo (anche se diversa la proprietario) deve pagare la tassa solo se il veicolo viene utilizzato su strade pubbliche.