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Incremento degli investimenti diretti all'innovazione tecnologica

Possono accedere all’agevolazione relativa all’incremento degli investimenti diretti all’innovazione tecnologica le imprese che, nel periodo d’imposta a partire da quello successivo al periodo in corso al 31/12/2007, effettuano investimenti diretti all’innovazione tecnologica presso gli stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse ubicati in Sardegna.

Le condizioni di accesso all’agevolazione prevedono investimenti di importo superiore a:
a) due volte il risparmio d’imposta IRAP ottenuto nell’anno di effettuazione dell’investimento, se lo stesso è costituito da costi sostenuti per ricerca e sviluppo;
b) 2,5 volte il risparmio d’imposta IRAP ottenuto nell’anno di effettuazione dell’investimento, se lo stesso è costituito da altri investimenti.


L’agevolazione compete nel periodo d’imposta nel quale viene realizzato l’investimento e nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre quello in corso al 31/12/2010. La condizione necessaria per ottenere l’agevolazione è che, in ciascun periodo d’imposta, gli investimenti effettuati, sommati alle eventuali eccedenze di investimenti non utilizzate negli anni precedenti per l’ottenimento dell’agevolazione, consentano il rispetto dei presupposti previsti dalla legge.

Gli investimenti possono essere costituiti da:

a) costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali. Non rientrano i costi per la ricerca di base, che può essere definita come quell’insieme di studi, esperimenti e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che sono da considerarsi di utilità generica all’impresa. Rientrano invece i costi sostenuti per la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo, che consiste, invece, nell’insieme di studi, esperimenti e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità di realizzare uno specifico progetto. Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca, o di altre conoscenze possedute o acquisite, in un progetto o programma per la produzione di materiali, strumenti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati. I costi di ricerca e sviluppo che attengono a specifici progetti possono essere capitalizzati, e come tali, iscritti all’attivo patrimoniale del bilancio dell’impresa.

A titolo esemplificativo, i costi di ricerca e sviluppo includono:
- gli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nelle attività di ricerca e
sviluppo;
- i costi dei materiali e dei servizi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo;
- l’ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati
nelle attività di ricerca e sviluppo.

b) investimenti materiali e immateriali finalizzati all'introduzione di innovazioni di prodotto, di servizio, dei processi o dell’organizzazione aziendale, mediante l'utilizzo di applicazioni di tecnologie digitali. Rientra nella categoria degli investimenti materiali qualsiasi intervento "fisso" in ICT. Gli investimenti materiali vengono considerati nell’anno in cui entrano in funzione (vale a dire nell’anno in cui, in base alla normativa fiscale, ne inizia l’ammortamento).
Tra gli investimenti immateriali sono inclusi quelli per l'acquisizione di: servizi di consulenza per lo studio e la realizzazione di processi, prodotti e/o servizi innovativi finalizzati al recupero di competitività; servizi per la realizzazione di applicazioni informatiche/contenuti innovativi finalizzati al sostegno dell'azione di reingegnerizzazione di processi critici aziendali; servizi finalizzati alla formazione del personale in materia di innovazione digitale dell'impresa.
Le imprese devono annotare l’ammontare degli investimenti in un prospetto sezionale sottoscritto dal legale rappresentante. Nel prospetto devono indicare gli stabilimenti, gli uffici o le basi fisse ubicate in Sardegna, in cui sono localizzati gli investimenti. Tale prospetto sarà tenuto a disposizione degli organi di controllo.
I benefici decadono se gli investimenti per i quali si è usufruito dell’agevolazione vengono ceduti o vengono destinati a strutture localizzate fuori dal territorio regionale, entro cinque anni dall’effettuazione.