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Ampliamento dell’internazionalizzazione dell'attività dell'impresa

Per accedere all’agevolazione connessa alle spese sostenute per l’internazionalizzazione delle imprese, è necessario che siano presenti alcuni elementi di carattere oggettivo:

1) l’ammontare delle spese deve essere di importo pari o superiore al risparmio d’imposta IRAP
moltiplicato per 2,5 (si veda l’esempio riportato all’appendice 2 allegata);

2) sono agevolabili unicamente le spese tassativamente elencate al successivo punto 3.
Possono accedere all’agevolazione le imprese operanti in Sardegna che acquistano beni e servizi
che incrementano l’internazionalizzazione dell’attività d’impresa. L’impresa può ottenere
l’agevolazione in ciascun periodo d’imposta (a partire da quello successivo al periodo in
corso al 31 dicembre 2007, ma non oltre quello in corso al 31 dicembre 2010) purché
l’ammontare delle suddette spese, effettuate in ciascun periodo d’imposta, sia di importo pari o
superiore a 2,5 volte il risparmio d’imposta IRAP realizzato nello stesso periodo.
Se in un periodo d’imposta non viene rispettato questo rapporto, l’impresa non avrà il diritto
all’agevolazione per lo stesso periodo, ferma restando la possibilità di maturare i requisiti per il
periodo d’imposta successivo (comunque non oltre quello in corso al 31/12/2010).

3)Gli acquisti rilevanti per l’ottenimento dell’agevolazione sono costituiti da:
a) spese “direttamente” sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero:
spese per l’affitto dell’area espositiva, per l’allestimento dello stand, per il trasporto dei prodotti
esposti in fiera e degli eventuali allestimenti, per le trasferte e per il servizio di interpretariato;
b) spese relative a ricerche di mercato: con riferimento ai mercati esteri, rientrano le spese sostenute
per ricerche sulla soddisfazione del cliente in relazione al prodotto o al sistema distributivo, per
ricerche di nuovi mercati, per nuovi target di distributori e di consumatori;
c) spese sostenute per le reti di vendita all’estero, compreso il costo del personale: le spese
dovranno essere relative alla costituzione di nuove reti di vendita o all’ampliamento di quelle già
esistenti, attraverso l’impiego di nuovo personale all’estero. In base al regolamento de minimis,
gli aiuti di importanza minore non possono essere concessi “…alla costituzione e gestione di una
rete di distribuzione”.
Pertanto sono rilevanti unicamente le spese non finalizzate alla costituzione di reti di
distribuzione. Saranno ammissibili, per esempio, le spese per la remunerazione dei
procacciatori d’affari (o di altre figure di collegamento tra le imprese e le organizzazioni della
distribuzione), o per la costituzione di uffici di rappresentanza e simili, nonché per tutti i servizi
reali connessi con la creazione e lo sviluppo delle reti di vendita. Richiamando la teoria
economica, e in particolare l’analisi della catena del valore , si precisa che per rete di vendita si
deve intendere una struttura organizzativa volta a far conoscere il prodotto/servizio al consumatore
e indurlo all’acquisto; mentre per rete di distribuzione si deve intendere una struttura organizzativa
funzionale allo svolgimento di tutte le attività richieste per consegnare il prodotto/servizio al
cliente: deposito, adempimento degli ordini, trasporto e gestione della distribuzione.
d)costi sostenuti per pubblicità e propaganda in paesi esteri, tesi a veicolare beni e servizi oggetto
dell’impresa nei mercati esteri: in questa categoria rientrano i costi sostenuti per lo sviluppo di
siti web per l’e-commerce internazionale, per la realizzazione di cataloghi, brochure, per la
locazione di sale e strutture per la presentazione dei prodotti, per pubblicità sui mass media, ecc.
Coerentemente a quanto disposto dal regolamento “de minimis”, nella parte in cui prevede che gli
aiuti di importanza minore non possono essere concessi a “…spese correnti connesse all’attività di
esportazione,” si ritiene che costituiscano presupposto per l’accesso all’agevolazione, le spese
classificate o classificabili tra le immobilizzazioni immateriali di cui al punto 4.c. del principio
contabile nazionale n. 24, ossia spese per pubblicità e propaganda “sostenute in correlazione con
costi di impianto e ampliamento” dell’attività dell’impresa all’estero.

Le spese vengono considerate nell’esercizio di competenza secondo i criteri adottati per la determinazione della base imponibile IRAP (civilistici per i soggetti IRES e per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria che hanno optato per il metodo analitico; fiscali per gli altri soggetti IRPEF).
I cespiti ammortizzabili andranno imputati per l’intero importo della spesa, nell’esercizio a partire dal quale ne inizia l’ammortamento.
Ai fini dell’agevolazione si considerano esclusivamente le spese relative ad acquisti di beni e servizi per l’incremento dell’internazionalizzazione, direttamente afferenti attività svolte nel territorio della Regione. Nel caso le spese non siano direttamente riconducibili alle attività svolte nel territorio della Regione, ma riguardino contemporaneamente anche attività svolte in sedi operative ubicate al di fuori, le stesse si considereranno rilevanti ai fini della predetta agevolazione in funzione della base imponibile imputabile alla Regione.