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Incremento del numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato

Accedono all’agevolazione le PMI che realizzano nell’anno solare un incremento dell’occupazione a tempo indeterminato tale che:
• il numero medio dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegato sia incrementato
almeno del 5 per cento rispetto al periodo dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2007;
• il numero medio complessivo dei lavoratori dipendenti (a tempo determinato e a tempo
indeterminato) non sia inferiore rispetto al periodo dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2007.

Per calcolare la media dei dipendenti vanno considerati i contratti sia a tempo pieno che parziale. Per il calcolo dell’incremento dell’occupazione a tempo indeterminato hanno rilevanza le assunzioni effettuate a decorrere dal 01 gennaio 2008. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

L’incremento occupazionale viene assunto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate e collegate (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il comma 4 lettera c dell’articolo 2 stabilisce che per calcolare l’incremento occupazionale hanno rilevanza le assunzioni di lavoratori che:
a) non abbiano mai svolto attività di lavoro dipendente;
b) siano portatori di handicap (individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104)
c) abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente (per esempio i titolari di
contratti a tempo determinato scaduto o in scadenza, i soggetti in mobilità, ecc…).

Possono rientrare tra i soggetti che non abbiano mai svolto attività di lavoro dipendente anche coloro che hanno precedentemente operato nell’impresa con contratti diversi da quelli di lavoro dipendente.

Non vengono computate nell’incremento occupazionale le assunzioni di lavoratori precedentemente titolari di contratto di lavoro dipendente, licenziati dalla stessa impresa in data successiva al 31 ottobre 2007.

Non hanno rilevanza le assunzioni di coniugi; figli, affidati o affiliati; minori di età o permanentemente inabili al lavoro; ascendenti dell’imprenditore o dei soci (articolo 54 comma 6 bis del DPR 917/86).

Per accedere alle agevolazioni le imprese devono osservare:
• i contratti collettivi nazionali;
• le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori (previste dai decreti legislativi 19
settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494 e loro successive modificazioni, nonché dai
successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza e igiene del
lavoro).

Per calcolare la base occupazionale di riferimento è necessario considerare due aspetti:
- numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo 1° novembre 2006-
31 ottobre 2007
- numero di dipendenti a tempo determinato e indeterminato mediamente occupati nel periodo 1°
novembre 2006 - 31 ottobre 2007. Ai fini del calcolo non vengono considerati i lavoratori assunti
con contratto diverso da quello di lavoro dipendente.
La media si ottiene sommando per ogni dipendente il valore ottenuto applicando questa formula:
(giorni copertura contratto di lavoro nel periodo 1°novembre 2006- 31 ottobre 2007) / 365

Per i dipendenti assunti con contratto part-time, l’aumento di occupazione è calcolato moltiplicando il risultato ottenuto applicando la formula appena indicata per il seguente valore:
(ore lavorative previste nel contratto individuale / ore previste dal contratto nazionale di riferimento)

Per valutare se l’impresa ha il diritto di accedere all’agevolazione è necessario tenere conto dei seguenti elementi:
a) il valore dell’incremento del numero dei lavoratori assunti dall’impresa in Sardegna a tempo
indeterminato va calcolato come differenza tra il numero medio dei dipendenti a tempo
indeterminato nell’anno solare nel quale si intende accedere all’agevolazione, e il numero medio
degli stessi nel periodo 1°novembre 2006 - 31 ottobre 2007. Le modalità di calcolo dei dipendenti
a tempo indeterminato mediamente presenti nell’anno solare di riferimento è speculare al calcolo
della base occupazionale riportato al punto precedente.
Perché l’impresa possa accedere all’agevolazione l’incremento così calcolato non deve essere
inferiore al 5 per cento;

b) nel calcolare il numero medio dei lavoratori assunti dall’impresa in Sardegna a tempo
determinato e indeterminato non bisogna considerare i lavoratori assunti con contratto diverso da
quello di lavoro dipendente.
Perché l’impresa possa accedere all’agevolazione il risultato non deve essere inferiore a quello
corrispondente riferito al periodo 1°novembre 2006 - 31 ottobre 2007.

L’agevolazione ha effetto a partire dall’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e vi si può accedere nell’anno nel quale l’impresa realizza le condizioni di accesso previste e nel biennio successivo. In ogni caso non oltre il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 (a condizione l’impresa mantenga le condizioni previste per l’ottenimento dell’agevolazione).

L’impresa perde il diritto all’agevolazione se, nel biennio successivo al primo anno di applicazione dell’aliquota agevolata, opera riduzioni dell’occupazione in Sardegna tali da far venir meno il rispetto delle condizioni richieste per l’accesso. È comunque possibile soddisfare con nuove assunzioni le condizioni previste per l’accesso all’agevolazione nell’anno successivo a quello in cui si verifica la decadenza, ma non oltre il 2010.