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Le entrate della Regione Sardegna

Tasse sulle concessioni regionali in materia di trasporti

L'autorizzazione all'esercizio di pubblici servizi ordinari di linea per viaggiatori, di competenza regionale, è soggetta alla tassa di concessione. Sono, altresì, soggette al pagamento anche le autorizzazioni per i servizi fuori linea previsti dall'articolo 57, secondo comma, del Codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 così come previsto dalla Legge Regionale n.34/1991.

Chi deve pagare

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto di autorizzazione e va corrisposta entro e non oltre il momento della consegna all'interessato. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono prorogati per un ulteriore periodo di tempo. Le autorizzazioni con efficacia pluriennale sono soggette ad una ulteriore tassa annuale da corrispondersi per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quanto, quando e come pagare

L'importo delle tariffe viene stabilito con un decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore dei trasporti ogni triennio, secondo le variazioni percentuali dell'indice nazionale del costo della vita.

Le misure attuali delle tariffe delle concessioni sono le seguenti, come determinate da ultimo dal decreto n. 46 del 22.4.2014:

  1. autoservizi con frequenza giornaliera:
    - tassa di rilascio euro 347,01
    - tassa annuale euro 347,01

  2. autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana:
    - tassa di rilascio euro 213,99
    - tassa annuale euro 213,99

  3. autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana:
    - tassa di rilascio euro 69,40
    - tassa annuale euro 69,40

  4. concessione annuale di autoservizi gran turismo:
    - importi delle precedenti lettere a), b) e c)

  5. concessione stagionale di autoservizi di gran turismo:
    - importi delle precedenti lettere a), b) e c) ridotti a metà;

  6. concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti, per ciascun anno di durata della concessione:
    - tassa di rilascio euro 11,57
    - tassa annuale euro 11,57

  7. concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari circostanze:
    - per il primo giorno di validità euro 11,57
    - per ogni giorno ulteriore di validità euro 5,78.

Il pagamento può avvenire:

  1. Tramite bonifico bancario;

  2. Tramite il sistema "PagoPA", raggiungibile al sito web https://pagamenti.regione.sardegna.it/


Come richiedere il rimborso

Il contribuente può chiedere all'Assessorato regionale dei trasporti la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, alla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Come funzionano accertamenti, sanzioni e ravvedimento operoso

Accertamento delle violazioni

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative anche dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dall'Assessore regionale del trasporti, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti in sede, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni.

Sanzioni per il mancato pagamento della tassa di concessione

Chi esercita una attività di trasporto per la quale è necessario ottenere una concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso e senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

Ravvedimento operoso

Al fine di beneficiare di una riduzione delle sanzioni, è possibile il ravvedimento operoso, tramite il pagamento spontaneo di quanto dovuto (prima che l'Amministrazione regionale abbia iniziato un'attività di accertamento), con l'aggiunta dei seguenti importi:

  • una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

  • una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma prima dell'accertamento dell'infrazione.


Ricorsi

Il ricorso deve essere proposto dal contribuente entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.