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Le entrate della Regione Sardegna

Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia

L'art.79 della L.R. n.23/98 prevede che siano soggetti alla tassa di concessione regionale in materia di caccia:

  • il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio;

  • l'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio;

  • l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende faunistico-venatorie;

  • l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende agri-turistico-venatorie;

  • l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

  • l'istituzione, l'esercizio e il rinnovo degli allevamenti individuati all'art. 30 della medesima legge, con esclusione di quelli amatoriali.


Le tasse di concessione regionale sono destinate, secondo i criteri stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale:

  1. ai contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia;

  2. agli indennizzi da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria;

  3. ai finanziamenti da erogarsi alle Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione.


Chi è esente

La tassa relativa all'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio non è dovuta qualora durante l'anno non si intenda esercitare la caccia, la si intenda esercitare esclusivamente all'estero o si intenda rinunciare all'esercizio della stessa nell'Ambito Territoriale di caccia.
La tassa di abilitazione all'esercizio venatorio deve essere rimborsata in caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Quanto e quando pagare

Gli importi delle tasse sono i seguenti:

  • per la tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio il 50 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni;

  • per la tassa di autorizzazione annuale all'esercizio venatorio 25 euro;

  • per la tassa per l'istituzione, esercizio e rinnovo di aziende faunistico – venatorie:

    • tassa di istituzione euro 258,23
    • tassa di esercizio annuale per ettaro euro 1,03
    • tassa di rinnovo euro 258,23

  • per la tassa per l'istituzione, esercizio e rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie:

    • tassa di istituzione euro 154,94
    • tassa di esercizio annuale per euro 1,03 per ettaro da corrispondersi ogni anno
    • tassa di rinnovo euro 154,94

  • per la tassa per l'istituzione, esercizio e rinnovo di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e di allevamenti:

    • tassa di istituzione euro 309.87
    • tassa di rinnovo euro 309.87


La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrisposta entro e non oltre il momento della consegna del relativo atto all'interessato. Il pagamento di detta tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dovuta per l'esercizio venatorio.

La tassa per l'esercizio venatorio deve essere corrisposta prima dell'inizio della stagione venatoria e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.

Dal 1° gennaio 2020 le sopracitate tasse devono essere pagate tramite il sistema informativo per la gestione dei pagamenti elettronici "PagoPA" raggiungibile all'indirizzo seguente e non con bollettino postale:

https://pagamenti.regione.sardegna.it

Sanzioni per il mancato pagamento della tassa di concessione

Chi esercita un'attività per la quale è necessario pagare una tassa di concessione, senza aver ottenuto l'autorizzazione o senza aver effettuato il pagamento, deve pagare una sanzione che va da un minimo pari al doppio della tassa a un massimo pari al sestuplo della tassa.

Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della sanzione pecuniaria di cui sopra, si incorre:

  1. in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

  2. in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento


Le sanzioni pecuniarie sono irrogate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente

Ricorsi

Il contribuente che vuole fare ricorso deve presentarlo entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto.

Per approfondimenti consultare la pagina:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/120