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Si può dedurre l'IRAP dalle imposte sui redditi?

L'art. 1 comma 2 del d.lgs n.446/1997 prevede l'indeducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi.

In deroga a tale disposizione l'art. 6, comma 1, D.L. n. 185/2008, ha previsto che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto.

Il D.L. n. 201/2011 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 ha ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4- octies, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

È stato, pertanto, modificato il testo dell'art. 6 comma 1 del D.L. n.185/ del 2008 che attualmente è applicabile esclusivamente con riferimento agli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, mentre per le spese per il personale dipendente e assimilato si applica la disciplina di cui al D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011.

La Circolare 8E del 2013 dell'Agenzia delle Entrate precisa che possono beneficiare della deduzione in esame anche soggetti diversi da quelli indicati in elenco, a condizione che gli stessi determinino la base imponibile IRAP ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997, per opzione [i.e. imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni per l'attività commerciale eventualmente esercitata], ovvero per regime naturale [i.e. enti privati non commerciali per l'attività commerciale svolta].