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Le entrate della Regione Sardegna

Come compensare i crediti IRAP

I contribuenti possono compensare i crediti IRAP, analogamente a quanto disposto per i crediti IRPEF e IVA.

Occorre distinguere tra compensazione verticale e compensazione orizzontale.

La compensazione verticale si riferisce a debiti/crediti relativi alla medesima imposta, mentre la compensazione orizzontale riguarda debiti/crediti afferenti a differenti imposte.

Per la compensazione verticale non sussistono limitazioni.

Sono, invece, previsti limiti per la compensazione orizzontale.

L'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, come modificato dal D.L. 124 del 2019, prevede, infatti, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Per i crediti di importo inferiore ai 5.000 euro vige la regola della libera compensazione a partire al primo gennaio dall'anno successivo a quello in cui è sorto il credito.

Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato.

A norma dell'art. 37 comma 49-bis del D.L. n.223/2006, i soggetti che intendono effettuare la compensazione, prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Per un maggiore approfondimento sul punto si consiglia un'attenta lettura della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 110E del 2019.